Sosteniamo la lettura!
Entrano in vigore il 25 marzo 2020 le nuove disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura
Il 13 febbraio 2020 il Presidente della Repubblica ha firmato la nuova Legge per la promozione e il sostegno della lettura, vigente dal 25 marzo 2020.
La finalità, come dice la Legge all’articolo 1, è quella di favorire e sostenere la lettura “quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della Nazione, la formazione e il benessere dei cittadini“.
Nell’ambito del Piano nazionale d’azione per la promozione alla lettura, i comuni e le regioni stipulano patti locali per la lettura che coinvolgano biblioteche ed altri soggetti, pubblici e privati interessati a promuovere la lettura.
Una novità è costituita dall’istituzione del Premio annuale Capitale Italiana del libro (art. 4), che prevede l’assegnazione di finanziamenti ad una città selezionata tra quelle che hanno presentato dei progetti nella materia specifica sottoposti a valutazione.
Si prosegue con lo stanziamento di fondi e azioni a favore della Promozione della lettura a scuola (art. 5) e per l’attivazione di Misure per il contrasto della povertà educativa e culturale (art.6).
Tuttavia, la notizia principalmente attesa da parte delle case editrici e delle librerie è quella “in materia di sconti sul prezzo di vendita dei libri” (art.8), “attraverso il contrasto di pratiche limitative della concorrenza, alla tutela del pluralismo dell’informazione e dell’offerta editoriale“. Tale misura si traduce nella riduzione della percentuale di sconto massima di vendita al pubblico fissata al 5%, con la sola eccezione delle adozioni scolastiche (15%), della vendita alle biblioteche, di una sola campagna mensile all’anno sia in libreria con sconto maggiore (max 15%) e da parte dei marchi editoriali (max 20%). Tale misura è rafforzata dal divieto di promuovere iniziative commerciali dei punti vendita riconducibili all’applicazione di un maggiore sconto, come per esempio buoni spesa collegati all’acquisto dei libri.
A seguire è istituito l’albo delle <<librerie di qualità>> (art.9), librerie “che esercitano in modo prevalente l’attività di vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico e che assicurano un servizio innovativo e caratterizzato da continuità, diversificazione dell’offerta libraria e realizzazione di iniziative di promozione culturale nel territorio“. L’albo ha validità triennale e rinnovabile sulla base della rispondenza dei requisiti della libreria a quelli fissati dalla Legge.
Infine, vengono confermati gli incentivi fiscali per le librerie (art.10).
Per la lettura integrale si rimanda alla Gazzetta Ufficiale n.63 del 10-3-2020.